ADI: pagamento del contributo straordinario aggiuntivo

L’INPS rende noti i termini di pagamento del contributo straordinario aggiuntivo relativamente alle domande di rinnovo dell’Assegno di inclusione presentate successivamente al mese di luglio 2025 (INPS, messaggio 8 agosto 2025, n. 2458).

L’articolo 10-ter, comma 1, del D.L. n. 92/2025, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 113/2025 a decorrere dal 6 agosto 2025, riconosce in via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione.

 

Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta, dunque, un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro.

Ove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione e comunque entro il mese di dicembre.

 

Come precisato nel messaggio n. 2052/2025, per le domande di rinnovo presentate nel mese di luglio 2025, in caso di esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti sono stati disposti dal 14
agosto 2025.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, rende noto che, per le domande di rinnovo presentate successivamente al mese di luglio 2025, il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell’ADI e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2025.

 

All’interno del gestionale della prestazione ADI, il contributo straordinario aggiuntivo sarà identificato con la seguente motivazione: “Contributo straordinario aggiuntivo ai sensi dell’art. 10-ter del DL n. 92/2025”.

CIPL Edilizia Artigianato Parma: siglata l’ipotesi di accordo



Il contratto integrativo decorre dal 1° agosto 2025 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026


Le Parti sociali Confartigianato Imprese Parma, CNA, Fillea-Cgil, Filca.Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto, in data 4 luglio 2025, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto provinciale che interessa i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini, nel territorio della provincia di Parma. 


Gli istituti dei trasporti, trasferta e reperibilità mantengono immutata la propria struttura, essendo stati aggiornati solo gli importi risalenti al 2017.


Trasferta operai


Dal 1° ottobre 2025 all’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 4  km dai confini territoriali del comune di assunzione viene corrisposta (insieme al rimborso di eventuali spese vive necessarie e documentate inerenti lo spostamento e, nel caso di utilizzo del proprio mezzo, il rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI) un’indennità giornaliera a titolo di diaria che parte da una misura pari a 8,75 euro giornalieri per distanze da 4,1 a 15 km fino a 15,75 euro giornalieri per distanze da 81 a 120 km.


Trasporto


Ai lavoratori che risiedono oltre 5 km dal luogo di lavoro viene corrisposta un’indennità giornaliera a titolo di concorso nelle spese di trasporto stabilita nelle seguenti misure:


1,99 euro giornalieri fino a 20 km;


4,23 euro giornalieri oltre 20 km.


Reperibilità



















Compenso giornaliero Compenso settimanale
16 ore (giorno lavorato) 24 ore (giorno libero) 24 ore festive 6 giorni 6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
7,70 euro 12,10 euro 16,50 euro 46,20 euro 55,00 euro 77,00 euro

Mensa


Le imprese sono tenute a mettere a disposizione dei propri dipendenti un pasto caldo composto da primo piatto, secondo piatto con contorno e pane e una bevanda non alcoolica utilizzando i servizi di imprese specializzate in ristorazione aziendale operanti nella provincia di Parma, con le quali si è stipulata apposita convenzione. 


Il prezzo del pasto convenzionato è attualmente pari a 12,20 euro e viene ripartito in ragione di 1/3 a carico dei lavoratori e 2/3 a carico dell’impresa. 


In presenza di condizioni di difficoltà organizzative o logistiche, le imprese possono mettere a disposizione dei propri dipendenti appositi buoni pasto emessi da società di gestione regolarmente abilitate, il cui valore non può superare la somma di 2/3 del presso del pasto convenzionato praticato dalle principali imprese del settore (pari a 8,00 euro) aumentato di un costo aggiuntivo a carico dell’impresa di 4,20 euro, portando pertanto il valore complessivo del buono pasto giornaliero, alternativo alla mensa, ad un valore di 12,20 euro.


CCNL Consorzi di Bonifica: sciolta la riserva posta all’ipotesi di accordo di rinnovo



Le Parti hanno diffuso le tabelle retributive per i dipendenti di settore


Il 21 luglio 2025 le Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi Uil hanno comunicato l’approvazione dell’ipotesi di accordo siglata il 21 maggio 2025, per il rinnovo del contratto che interessa i dipendenti da Consorzi di bonifica. 


Per mezzo della stessa comunicazione, le OO.SS. hanno diffuso i nuovi importi delle retribuzioni, in considerazione degli aumenti retributivi previsti dal citato accordo in 2 tranches (rispettivamente pari al 3,0% da luglio 2025 e al 2,2% da gennaio 2026).


Si segnala che, a seguito di un errore di impostazione di calcolo contenuto nella precedente comunicazione di ratifica, SNEBI ha comunicato con circolare del 28 luglio 2025 le  corrette retribuzioni orarie degli operai avventizi della bonifica e del miglioramento fondiario (relativamente agli operai specializzati). 


Minimi per i dipendenti in servizio dal 15 luglio 2000



























































































































































AREA PAR. Aumenti 1.7.2025 Minimi 1.7.2025 Aumenti 1.1.2026 Minimi 1.1.2026 
D 100 43,44 1501,35 32,81 1534,16
104 45,18 1561,40 34,13 1595,53
107 46,48 1606,45 35,11 1641,56
115 49,96 1726,55 37,74 1764,28
116 50,39 1741,56 38,06 1779,63
112 48,66 1681,53 36,75 1718,28
C 127 55,17 1906,71 41,67 1948,39
118 51,26 1771,60 38,72 1810,32
B ex 5/1 132 57,35 1981,79 43,31 2025,10
B ex 5/2 128 55,61 1921,73 42,00 1963,73
B ex 4/1 132 57,35 1981,79 43,31 2025,10
B ex 4/2 128 55,61 1921,73 42,00 1963,73
 

A

157 68,21 2357,13 51,52 2408,64
134 58,21 2011,82 43,97 2055,79
159 69,07 2387,15 52,17 2439,32
135 58,65 2026,83 44,30 2071,13
184 79,94 2762,49 60,38 2822,87
170 73,85 2552,30 55,78 2608,08
160 69,51 2402,17 52,50 2454,67
 

 


Q


 

185 80,37 2777,50 60,71 2838,21
162 70,38 2432,19 53,16 2485,35
187 81,24 2807,53 61,36 2868,89
164 71,25 2462,22 53,82 2516,03

Minimi per i dipendenti in servizio al 15 luglio 2000



























































































































































AREA PAR. Aumenti 1.7.2025 Minimi 1.7.2025 Aumenti 1.1.2026 Minimi 1.1.2026 
D 100 43,44 1480,27 32,81 1513,09
104 45,18 1539,48 34,13 1573,61
107 46,48 1583,89 35,11 1619,00
115 49,96 1702,31 37,74 1740,05
116 50,39 1717,11 38,06 1755,18
112 48,66 1657,92 36,75 1694,67
C 127 55,17 1879,94 41,67 1921,62
118 51,26 1746,73 38,72 1785,45
B ex 5/1 132 57,35 1953,95 43,31 1997,27
B ex 5/2 128 55,61 1894,75 42,00 1936,75
B ex 4/1 132 57,35 1953,95 43,31 1997,27
B ex 4/2 128 55,61 1894,75 42,00 1936,75
 

A

157 68,21 2324,02 51,52 2375,54
134 58,21 1983,57 43,97 2027,54
159 69,07 2353,63 52,17 2405,80
135 58,65 1998,36 44,30 2042,66
184 79,94 2723,69 60,38 2784,07
170 73,85 2516,46 55,78 2572,24
160 69,51 2368,44 52,50 2420,94
 

 


Q


 

185 80,37 2738,51 60,71 2799,21
162 70,38 2398,04 53,16 2451,20
187 81,24 2768,11 61,36 2829,47
164 71,25 2427,65 53,82 2481,46

Retribuzioni orarie dal 1° luglio 2025 – Operai Avventizi
































Livello Minimi 3° elemento Totale
Operaio comune par. 100 9,12 2,78 11,90
Operaio comune par. 104 9,48 2,88 12,36
Operaio qualificato 9,76 2,97 12,73
Operaio specializzato 10,58 3,22 13,80
Operaio Par. 118 10,76 3,27 14,03

Retribuzioni orarie dal 1° gennaio 2026 – Operai Avventizi
































Livello Minimi 3° elemento Totale
Operaio comune par. 100 9,32 2,84 12,16
Operaio comune par. 104 9,69 2,95 12,64
Operaio qualificato 9,97 3,03 13,00
Operaio specializzato 10,81 3,29 14,10
Operaio Par. 118 10,99 3,34 14,33

CCNL Pulizia Piccola Industria: firmato l’accordo integrativo



Perfezionate le tabelle degli aumenti retributivi con la sistemazione degli arrotondamenti


Il 6 agosto 2025 Agci-Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil hanno siglato l’accordo integrativo all’ipotesi di rinnovo del contratto di settore del 13 giugno 2025, contenente le tabelle degli aumenti retributivi con la sistemazione degli arrotondamenti.


L’incremento dei minimi contrattuali del 2° livello è pari a complessivi 215,00 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale 2025-2028, comprensivi del recupero inflattivo del periodo pregresso 2021-2024 e ripartiti con le gradualità e le decorrenze indicate nella tabella.








































































































































Liv. Par. Aumento economico Totale
Luglio 2025 Maggio 2026 Ottobre 2026 Maggio 2027 Dicembre 2027 Luglio 2028 Ottobre 2028 Marzo 2029
Q 220 80,73  70,64 70,64  60,55  40,37  50,46  40,37  20,18  433,94
7 201 73,76  64,54 64,54  55,32  36,88  46,10  36,88  18,44  396,46
6 174 63,85  55,87  55,87  47,89  31,93  39,91  31,93  15,96  343,21
5 140 51,36  44,95 44,95  38,53  25,69  32,11  25,69  12,84  276,14
4 128 46,97  41,10 41,10  35,23  23,49  29,36  23,49  11,74  252,48
3 118 43,30  37,89 37,89  32,48  21,65  27,06  21,65  10,83  232,75
2 109 40,00  35,00 35,00  30,00  20,00  25,00  20,00  10,00  215,00
1 100 36,70  32,11 32,11  27,52  18,35  22,94  18,35  9,17  197,25
  125 45,87  40,14 40,14  34,40  22,94  28,67  22,94  11,47  246,57
  115 42,20  36,93 36,93  31,65  21,10  26,38  21,10  10,55  226,84

Sostegno ai settori produttivi: riepilogate le nuove misure

Riassunte le novità in materia di interventi mirati per affrontare le crisi industriali e rafforzare gli ammortizzatori sociali (INPS, circolare 13 agosto 2025, n. 121).

L’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni del D.L. n. 92/2025, recentemente convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2025, con riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. Inoltre, l’Istituto, nella circolare in commento, ha illustrato anche le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

In particolare, le principali novità sono costituite da:

esonero dei contributi per le aree di crisi industriale. In questo caso le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale per la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per tutto il 2025, con uno stanziamento di 6,5 milioni di euro;
– sostegno ai grandi gruppi industriali. I gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti potranno accedere a un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di riduzione dell’orario fino al 100%. Le risorse stanziate ammontano a 30,7 milioni di euro per il 2025, 31,3 milioni per il 2026 e 32 milioni per il 2027;
– misure per le cessioni aziendali. In tale caso viene previsto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo sei mesi nel 2025 (il limite di spesa è di 20 milioni di euro) per aziende con prospettive concrete di cessione e riassorbimento occupazionale;
– proroga degli aiuti nel settore della moda. La filiera produttiva della moda (tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelletteria, conceria) beneficia di una proroga di 12 settimane per l’integrazione salariale, utilizzabile dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025, con possibilità di pagamento diretto INPS anche senza difficoltà finanziarie;
– tutele per le emergenze climatiche. Si tratta di una novità importante per i settori edile, lapideo ed estrattivo che prevede l’accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria per eventi atmosferici estremi (incluse ondate di calore) nel periodo luglio-dicembre 2025, senza conteggio nei limiti massimi di durata.

Come anticipato, anche gli operai agricoli beneficiano di estensioni della Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) per intemperie stagionali, con accesso facilitato per lavoratori a tempo determinato e possibilità di riduzione oraria.

Per quel che riguarda le risorse il decreto mobilita, oltre ai fondi già citati, 8,7 milioni di euro annui per il 2025-2026 per le imprese sequestrate o confiscate, 10,5 milioni per la CIGO emergenziale e 22,5 milioni per la CISOA.

 

Coppie omogenitoriali femminili: la fruizione del congedo di paternità obbligatorio

Fornite indicazioni alla luce della Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale (INPS, messaggio 7 agosto 2025, n. 2450).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, alla luce della Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale (Allegato n. 1 al messaggio in commento).

Tale pronuncia della Corte produce effetti diretti nell’ordinamento giuridico nazionale e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001(Testo unico maternità e paternità).

Di conseguenza, le indicazioni amministrative contenute nel paragrafo 2 della circolare INPS n. 122/2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.

Pertanto, come precisato nell’ultimo comma dell’articolo 27-bis del TU, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’INPS.

La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’Istituto solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro. Le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l’INPS competenza per tali lavoratrici.

Al riguardo, l’INPS rammenta che la fruizione del congedo e l’anticipazione della relativa indennità spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento. Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

In particolare, per “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2.4 della circolare INPS n. 122/2022, durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

Gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025. Pertanto, solo da tale data la madre intenzionale, lavoratrice dipendente si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio. 

 

Le tutele 2025 per i lavoratori durante le emergenze climatiche

Con la conversione in legge del D.L. n. 92/2025 sono state introdotte alcuni interventi di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività (Legge 1° agosto 2025, n. 113).

La Legge n. 113/2025 di conversione del D.L. n. 92/2025 con l’introduzione dell’articolo 10-bis ha varato alcune tutele per i lavoratori in casi di emergenze climatiche. Infatti, al fine di fronteggiare questi eventi, compresi quelli relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.  148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo). A tali imprese che presentano domanda di integrazione salariale si applica inoltre l’esonero dal pagamento del contributo addizionale (previsto dall’articolo 13, comma 3 del D.Lgs. n.  148 del 2015).

Per lo stesso fine e per lo stesso periodo, il trattamento (di cui all’articolo 8 della Legge n.  457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali) è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. 

In questo caso, le integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, (previsti all’articolo 8 della predetta legge n.  457/1972).

Infine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorirà l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

CCNL Consorzi ed enti di industrializzazione: siglato il rinnovo che prevede nuovi minimi ed indennità



Previsti aumenti, indennità, arretrati e novità su classificazione del personale, malattia e previdenza complementare


Il 1° agosto 2025 Ficei e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Findici hanno siglato il rinnovo contrattuale per il personale dei consorzi e degli enti di sviluppo industriale per il triennio 2025-2027. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027 sia per la parte economica che normativa. Il contratto continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del rinnovo successivo. 
Tra le novità previste dal rinnovo si segnalano aumenti retributivi, nuove indennità ed arretrati per il periodo gennaio-agosto 2025, da erogarsi ad ottobre 2025.














































































































Livello Minimo al 31.12.2024 Aumento 1.1.2025 Minimo 1.1.2025 Aumento 1.1.2026 Minimo 1.1.2026 Aumento 1.1.2027 Minimo 1.1.2027
A1 1.933,53 77,34 2.010,87 55,30 2.066,17 36,16 2.102,33
A2 2.056,87 82,27 2.139,14 58,83 2.197,97 38,46 2.236,44
A3 2.135,79 85,43 2.221,22 61,08 2.282,31 39,94 2.322,25
B1 2.190,67 87,63 2.278,30 62,65 2.340,95 40,97 2.381,92
B2 2.348,26 93,93 2.442,19 67,16 2.509,35 43,91 2.553,26
B3 2.417,46 96,70 2.514,16 69,14 2.583,30 45,21 2.628,51
C1 2.790,04 111,60 2.901,64 79,80 2.981,44 52,18 3.033,61
C2 3.204,62 128,18 3.332,80 91,65 3.424,46 59,93 3.484,38
C3 3.330,82 133,23 3.464,05 95,26 3.559,31 62,29 3.621,60
Q1 3.413,64 136,55 3.550,19 97,63 3.647,82 63,84 3.711,65
Q2 3.553,70 142,15 3.695,85 101,64 3.797,48 66,46 3.863,94

Per quanto riguarda l’indennità di funzione gli importi sono indicati nella tabella seguente.

















Livello Importo 1.1.2025 Importo 1.1.2026 Importo 1.1.2027
Q2 540,80 555,67 565,40
Q1 239,29 245,78 250,08

Gli arretrati vengono erogati in busta paga entro ottobre 2025.






































Livello Importo Gennaio-Agosto 2025
A1 618,73
A2 658,20
A3 683,45
B1 701,01
B2 751,44
B3 773,59
C1 892,81
C2 1.025,48
C3 1.065,86
Q1 1.092,36
Q2 1.137,18

Dal 1° gennaio 2025 l’importo relativo all’elemento di garanzia retributiva è pari a 52,00 euro. L’indennità di reperibilità giornaliera viene erogata nelle seguenti misure:


– reperibilità fino a 4 ore giornaliere: 12,00 euro lorde/giorno;


– reperibilità da 4 ad 8 ore giornaliere: 15,00 euro lorde/giorno; 


– reperibilità da 8 a 10 ore giornaliere: 17,00 euro lorde/giorno; 


– reperibilità da 10 a 12 ore giornaliere: 22,00 euro lorde/giorno. 


Dal 1° settembre 2025 il lavoratore che svolge la funzione di maneggio denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori ha diritto ad un’indennità pari a 55,00 euro
Dal 1° settembre 2025 per la trasferta al di fuori della propria sede di lavoro (almeno 10km) al lavoratore spetta un’indennità pari a 44,00 euro. Sempre alla medesima decorrenza, il rimborso per il pranzo e la cena è pari a 66,00 euro giornaliere con un massimale di 33,00 euro per singolo pasto. Per quel che concerne l’indennità di rischio, dal 1° settembre 2025, questa aumenta fino a 358,00 euro
Anche l’indennità di mensa è soggetta ad un incremento. Infatti, il buono pasto o ticket restaurant è fissato nella misura di 8,00 euro



 


Tra le novità normative si segnala l’inserimento, all’interno della categoria C della classificazione del personale, della figura professionale di “addetto ufficio stampa”. Inoltre, le Parti hanno stabilito di istituire, a partire dal mese di ottobre 2025, una Commissione paritetica tecnica al fine di esaminare le declaratorie e il sistema classificatorio. La fine dei lavori è prevista per maggio 2027.


 


Cambia anche il periodo di prova nelle seguenti misure:
– 2 mesi per la categoria A;
– 2 mesi per la categoria B;
– 5 mesi per la categoria C;
– 6 mesi per la categoria Q. 


 


Il trattamento economico per la malattia e il relativo periodo di comporto è così disciplinato:
– 100% della retribuzione nei primi 12 mesi;
– 30% dal 13° al 18° mese;
– dal 19° al 22° mese con conservazione del posto.
In base alla gravità della malattia, l’Ente può concedere, su richiesta del lavoratore, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dal periodo di comporto, un’aspettativa non retribuita della durata massima di 6 mesi, periodo elevabile a 18 mesi per i lavoratori affetti da malattie gravissime quali ad esempio oncologiche, ortopediche gravi, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass coronarico. 


 


La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare è pari al 3%

Ebifarm: stabilite le prestazioni da erogare per il 2025

Dal 1° settembre 2025 è possibile presentare domanda per il contributo “genitorialità”

L’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private ha stabilito di erogare, in favore di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, le seguenti prestazioni in forma diretta:

– contributo assistenza non autosufficienza: prevede il riconoscimento di 400,00 euro per l’assistenza di familiari non autosufficienti;

– contributo per la genitorialità: prevede il riconoscimento di 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido.

Potranno presentare domanda per i lavoratori dipendenti impiegati presso le aziende che sono in regola con i versamenti previsti dal contratto di settore. Inoltre, è richiesto che gli istanti abbiano un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro. 

Le domande possono essere presentate:

– per la prestazione “assistenza non autosufficienza”, fino al 31 dicembre 2025;

– per la prestazione “genitorialità”, dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026.

Una volta approvata, la richiesta di contributo verrà processata e il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione. Il pagamento sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda.

Studenti e personale scolastico: stabilizzata la tutela assicurativa

Dall’anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura sarà strutturale grazie alle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 agosto 2025).

Dal prossimo anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore diverrà strutturale. La stabilizzazione dell’assicurazione è resa possibile dalle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 in sede di conversione in Legge n. 109/2025 (articolo 2-ter).

In sostanza, l’emendamento al D.L. n. 90/2025, inserito durante l’iter parlamentare rende strutturale la previsione della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni per tutti gli studenti e il personale docente e non docente per ogni attività e in tutti gli istituti di istruzione del Paese introdotta nel nostro ordinamento dal cosiddetto Decreto Lavoro (articolo 18 del D.L. n. 48/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023) e prorogato dal Decreto Omnibus (articolo 9 del D.L. n. 113/2024, convertito nella Legge n. 143/2024).

Per l’attuazione della norma si stabilisce una copertura finanziaria crescente: sono cinque i milioni di euro stanziati per l’ultimo quadrimestre del 2025, più che raddoppiati nel 2026, mentre dal 2027 sono stimate coperture via via in aumento fino a raggiungere i 13,03 milioni di euro dal 2034.